Art. 28.
(Avanzamento a scelta degli ufficiali).

      1. Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 27, e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito.
      2. La commissione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), esprime il giudizio sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti

 

Pag. 25

un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Successivamente la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di tali ufficiali dando, a parità di punti, precedenza al più anziano di iscrizione al ruolo.
      3. Per l'attribuzione del punto di merito di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.