1. Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 27, e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito.
2. La commissione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), esprime il giudizio sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti